Confermato il termine del 31 Marzo 2025: perché non rimandare? 

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Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative dal 14 marzo 2025 (Decreto n. 18/2025), le imprese hanno tempo fino al 31 marzo per adeguarsi. Tuttavia, considerando i tempi tecnici per la valutazione dei rischi e la scelta della polizza più adatta, agire con anticipo è fondamentale.

La scadenza del 31 marzo 2025 è ora ufficiale per tutte le imprese italiane chiamate ad adeguarsi all’obbligo di stipula di una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali e eventi catastrofali. La proroga, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata confermata dalla Legge n. 15/2025, che converte il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024), entrata in vigore lo scorso 24 febbraio 2025.

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Chi è obbligato?

L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), riguarda:

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese.
  • Imprese estere con stabilimenti operativi in Italia, anch’esse registrate nel Registro Imprese.

Nello specifico, sono incluse:

  • Imprese individuali
  • Società di persone
  • Società a responsabilità limitata

Leggi l’approfondimento dedicato alle imprese obbligate e le imprese esenti dall’obbligo

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Cosa copre la polizza?

La copertura obbligatoria è finalizzata a tutelare le immobilizzazioni materiali da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni assicurati devono includere:

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali

La polizza deve prevedere una franchigia massima del 15% del danno e premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023). Le imprese possono inoltre optare per garanzie accessorie, come la copertura di danni indiretti o la perdita di profitti.

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Sanzioni e conseguenze per il mancato adeguamento

Sebbene non siano previste sanzioni dirette per le imprese inadempienti, il mancato rispetto dell’obbligo avrà ripercussioni sull’accesso a contributi, agevolazioni e finanziamenti pubblici (art. 1, comma 102, L. 213/2023). Al contrario, le compagnie assicurative che rifiutano di offrire queste polizze rischiano sanzioni pecuniarie (commi 106-107 della stessa legge).

Il Ruolo di IVASS e SACE SpA

L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) gestirà un portale informatico per la comparazione trasparente delle offerte assicurative, la cui operatività sarà però subordinata a un decreto attuativo del MIMIT in fase di emanazione. Intanto, la società SACE SpA supporterà le imprese nella gestione dei rischi, come previsto dal Decreto MEF-MIMIT n. 18/2025.

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Prossimi passi per le aziende

  1. Valutare l’esposizione al rischio: analizzare la localizzazione geografica e la vulnerabilità dei beni.
  2. Confrontare le offerte: utilizzare il futuro portale IVASS per scegliere soluzioni vantaggiose.
  3. Integrare coperture accessorie: valutare l’opportunità di estendere la tutela a danni indiretti.
  4. Non sottovalutate i rischi di ritardo: anche se non ci sono multe dirette, perdere l’accesso a fondi pubblici potrebbe compromettere la competitività della vostra impresa.

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